Convention Between The Federation Of Switzerland And The Republic Of Italy Regarding Fishing In Italo-Swiss Waters

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Convenzione Tra La Confederazione Svizzera E La Repubblica Italiana Per La Pesca Nelle Acque Italo-Svizzere

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Il Consiglio federale svizzero eil Governo italiano,

al fine di assicurare la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-sviz-zere, onde:

- favorire lo sviluppo delle categorie che direttamente e indirettamente opera-no nel settore della pesca professionale;

- consentire un equilibrato sviluppo delle attivita` di pesca sportiva intesa co-me espressione del tempo libero;

- contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico, stipulano la seguente Convenzione:

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Campo d'applicazione

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le acque dei laghi Maggiore(Verbano) e di Lugano (Ceresio), nonche' quelle del fiume Tresa, anche se soggette a diritto esclusivo e ad uso civico di pesca.

Art. 2

Commissione

1 Le finalita` della presente Convenzione, nonche' l'applicazione delle normative inerenti alle attivita` di pesca nelle acque italo-svizzere sono perseguite dalla Commis-sione italo-svizzera per la pesca.

2 La Commissione si compone per ciascuno Stato di un Commissario e due Vice Commissari. Essa si avvale di una Sottocommissione composta da esperti di cia-scuno Stato in materia di pesca e di idrobiologia.

3 I Governi dei due Stati nominano il proprio Commissario per la pesca ed i Vice Commissari.

4 Ai commissari per la pesca sono conferiti i seguenti compiti:

a. svolgere, nell'ambito del campo di applicazione della Convenzione, attivita`consultiva nelle questioni importanti per la pesca e proporre alle autorita` competenti dei due Stati l'emanazione di opportuni provvedimenti;

b. scambiarsi informazioni, in particolare sulle disposizioni emesse dai singoliStati;

c. curare che la Convenzione per la pesca e le prescrizioni emanate in virtu` diessa vengano applicate in modo uniforme e sottoporre alle autorita` competenti dei due Stati appropriate raccomandazioni;

d. nominare gli esperti chiamati a far parte delle rispettive Sottocommissioni.

5 Alla Commissione per la pesca sono conferiti i seguenti compiti:

a. preparare e presentare le proposte di eventuali modifiche alla presente Con-venzione;

b. dirimere controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione dellapresente Convenzione;

c. elaborare un regolamento interno;

d. approntare il bilancio di previsione e il conto consuntivo annuale per lespese comuni.

Titolo II

Esercizio della pesca

Art. 3

Licenza di pesca

Nelle acque oggetto della presente Convenzione e` consentita la pesca a coloro chesono in possesso di regolare licenza rilasciata nello Stato sul cui territorio essa viene esercitata.

Art. 4

Attrezzi di pesca consentiti

1 Le autorita` competenti dei due Stati, di comune accordo, pubblicheranno un elenco descrittivo degli attrezzi di pesca consentiti nelle acque soggette alla presenteConvenzione.

2 Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le rive, sono vietati il trasporto e la detenzione degli attrezzi e dei mezzi di pesca non permessi, salvoprovare che non siano destinati all'esercizio della pesca.

Titolo III

Modalita` di pesca vietate

Art. 5

Sistemi

1 E` vietato adoperare per la pesca nelle acque oggetto della presente Convenzione ogni apparecchio fisso o mobile, il quale impedisca il passaggio dei pesci per piu` diuna meta` della larghezza del corso d'acqua, misurata ad angolo retto dalla riva.

2 La distanza fra due di questi apparecchi, fissi o mobili, impiegati simultaneamente sulla medesima riva, o sulle due rive opposte, non potra` essere inferiore al doppiodello sviluppo del piu` grande di essi.

3 E` vietato collocare impianti fissi connessi con l'attivita` di pesca diversi dalle reti nella fascia litorale compresa tra la riva ed il limite superiore della corona, indicatoda un netto ed evidente aumento della pendenza del fondo.

4 E` vietato l'uso a scopo di pesca di sostanze tossiche, narcotiche ed esplosive nonche' della corrente elettrica. E` pure vietato ricorrere all'uso di apparecchi di sondag-gio a onde.

5 Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le loro rive sono vietati il trasporto e la detenzione di dette sostanze ed apparecchiature, salvo provareche non siano destinate a scopo di pesca.

6 E` vietato catturare i pesci con le mani.

7 E` vietato pasturare con la larva di mosca carnaria.

8 Sono vietate le operazioni di deviazione e prosciugamento a scopo di pesca.

Art. 6

Zone

1 La pesca e` vietata nei due laghi all'imbocco ed allo sbocco dei corsi di acqua comuni e non comuni sopra un raggio eguale alla meta` della larghezza dei medesimimisurata a livello medio del lago, maggiorata da 50 a 100 metri secondo l'importanza del corso d'acqua.

2 E` vietato tendere o collocare nelle acque reti ed ogni altro congegno di pesca ad una distanza inferiore ai 30 metri dalle scale di monta per i pesci, dalle griglie dellemacchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi dei canali, soglie, chiuse e cascate, nonche' dagli archi del ponte di Melide e dallo stretto di Lavena sia a monte che avalle dello stesso.

3 Qualora si ritenesse utile istituire altre zone di protezione, queste verranno fissate dalle autorita` competenti dei due Stati, su proposta dei Commissari.

4 Tutte le zone di divieto o di protezione dovranno essere segnalate con gavitelli od in altra maniera idonea.

Titolo IV

Limitazioni protettive all'esercizio della pesca

Art. 7

Lunghezze minime dei pesci

1 Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'estremita` della pinna caudale, che i pesci debbono avere raggiunto perche' la pesca e la vendita da parte delpescatore siano consentite, sono le seguenti:

Trota del lago .................................................. 30 cm

Trota del fiume ................................................ 22 cm

Salmerini(Salvelinus Alpinus, Salvelinus Fontinalis).. 25 cm

Coregone Lavarello ......................................... 30 cm

Coregone Bondella .......................................... 25 cm

Temolo ............................................................ 30 cm

Luccio: ………nel Lago Maggiore ............... 40 cm

………………..nel Lago di Lugano .............. 45 cm

Pesce persico: …nel Lago Maggiore ............... 16 cm

……………….. nel Lago di Lugano .............. 18 cm

Persico Trota ................................................... 20 cm

Luccioperca ..................................................... 40 cm

Carpa ............................................................... 30 cm

Tinca ................................................................ 25 cm

Anguilla ........................................................... 40 cm

Agone .............................................................. 20 cm

2 Per comprovate ragioni tecniche i Commissari possono curare l'emanazione di provvedimenti, necessari secondo le procedure dei rispettivi Stati, atti ad aumentaredette lunghezze minime, nonche' a stabilirne delle nuove per la cattura di altre specie ittiche non contemplate nel presente articolo.

Art. 8

Periodi di divieto

1 I Commissari fissano, di comune accordo e compatibilmente con le norme vigenti nel proprio Stato per le acque di propria competenza, l'inizio e la fine dei periodiprotettivi che comprendono di volta in volta il tempo della riproduzione. Essi hanno facolta` di prolungare anche per singoli ambienti e zone i periodi protettivi e di pre-scriverne per altre specie di pesci.

2 I periodi minimi di divieto sono:

Trota nel lago .................................................. 12 settimane

Salmerini ......................................................... 10 settimane

Temolo ............................................................ 10 settimane

Coregone Lavarello ......................................... 8 settimane

Coregone Bondella .......................................... 10 settimane

Luccio .............................................................. 4 settimane

Pesce persico ................................................... 8 settimane

Persico trota ..................................................... 8 settimane

Luccioperca ..................................................... 8 settimane

Carpa ............................................................... 4 settimane

Agone .............................................................. 4 settimane

Tinca ................................................................ 4 settimane

Art. 9

Reimmissione in acqua di esemplari protetti

I pesci catturati durante il rispettivo periodo di divieto prescritto all'articolo 8, non-che' quelli che non abbiano raggiunto la misura prescritta all'articolo 7, debbono es sere rimessi immediatamente in acqua con ogni possibile cura.

Art. 10

Divieto della pesca dei gamberi

Nelle acque oggetto della presente Convenzione la pesca dei gamberi e` vietata.

Titolo V

Deroghe

Art. 11

Provvedimenti restrittivi

Ciascuno dei due Commissari puo` curare, nell'ambito del territorio di competenza ecompatibilmente con le procedure previste dalla normativa vigente nel proprio Stato, l'emanazione di provvedimenti piu` restrittivi rispetto a quanto previsto nella pre-sente Convenzione, dandone immediatamente notizia al Commissario dell'altro Stato.

Art. 12

Provvedimenti estensivi

Per comprovate ragioni tecniche o scientifiche, le disposizioni di cui ai titoli II, III eIV della presente Convenzione possono, di comune accordo fra i due Commissari, essere modificate in senso estensivo solo per periodi di tempo limitati purche' i prov-vedimenti relativi non siano in contrasto con le finalita` della presente Convenzione.

Art. 13

Autorizzazione alla pesca scientifica

L'autorita` competente di ciascuno Stato puo` rilasciare, a scopo di ricerca scientifica,autorizzazioni per la cattura di pesci anche in deroga a quanto previsto dalla presente Convenzione, a persone nominalmente indicate.

Titolo VI

Norme a protezione dell'ambiente

Art. 14

Interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione

1 E` vietato smuovere il substrato di fondo ed estirpare le idrofite con qualsiasi attrezzo, fatti salvi l'uso degli attrezzi di pesca consentiti all'articolo 4 e gli interventiunicamente intesi a mantenere la navigabilita`.

2 Le operazioni di pulizia e di sistemazione dei litorali che prevedano estirpazione di piante acquatiche e palustri e movimenti di terra, oltre alle autorizzazioni pre-scritte dalle vigenti norme di legge, devono essere sottoposte al parere obbligatorio e vincolante del Commissario.

3 Sono vietate tutte le operazioni che comportino l'eliminazione dell'associazione vegetale comunemente denominata <<canneto>>.

4 Le operazioni di deviazione e prosciugamento necessarie per scopi non previsti dalla presente Convenzione, devono essere comunicate in tempo utile all'autorita`competente ed ai titolari di diritto esclusivo o di uso civico di pesca.

5 I manufatti che interrompano o modifichino la continuita` del corso d'acqua oggetto della Convenzione dovranno prevedere strutture atte a mantenere il passaggiodei pesci. I relativi progetti devono essere sottoposti al parere vincolante ed obbligatorio del Commissario.

Art. 15

Obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale

1 Le autorizzazioni previste dall'articolo 14 potranno essere integrate da prescrizioni di obblighi ittiogenici.

2 Nel caso di accertate infrazioni dei disposti dell'articolo 14 il Commissario, secondo le procedure del proprio Stato, potra` richiedere, a titolo di risarcimento, ob-blighi ittiogenici commisurati ai danni provocati nonche' il ripristino della situazione originaria ove cio` sia possibile.

Art. 16

Semina di materiale ittico

1 Tutte le operazioni di semina di materiale ittico nelle acque oggetto della presente Convenzione effettuate da enti pubblici, da associazioni o da privati dovranno esseresottoposte alla preventiva approvazione del Commissario.

2 Sono sempre vietate le immissioni non preventivamente autorizzate di specie ittiche che non siano gia` presenti nelle acque italo-svizzere.

Titolo VII

Attivita` promozionale

Art. 17

Scambio annuale di informazioni sulle attivita`

1 La Commissione, al fine di meglio perseguire la tutela e l'incremento del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere, fornisce opportuni orientamenti in ordine allepratiche ittiogeniche, al controllo delle specie ittiche sovrabbondanti, alle operazioni di miglioramento ambientale, alla pressione di pesca, alle forme morbose dei pesci.

2 A tal fine i Commissari si scambieranno annualmente le necessarie informazioni secondo le modalita` previste dal regolamento interno.

Art. 18

Ricerca scientifica

I due Stati promuovono la ricerca scientifica sugli ambienti acquatici oggetto dellapresente Convenzione.

Art. 19

Stabilimenti di piscicoltura

Ciascuno dei due Stati si impegna, ognuno per le acque di propria competenza, asostenere le spese occorrenti per l'incremento del patrimonio ittico mediante pratiche ittiogeniche.

Titolo VIII

Vigilanza e sanzioni

Art. 20

Vigilanza

1 L'attivita` di vigilanza volta alla tutela del patrimonio ittico ed al controllo dell'attivita` di pesca, nonche' alla corretta applicazione della presente Convenzione,e` affidata agli agenti di vigilanza aventi titolo ad operare in dette materie sul proprio territorio.

2 Gli agenti di vigilanza possono esercitare le loro funzioni soltanto sulla parte di acque e sul territorio dello Stato da cui dipendono. Tuttavia, in caso di flagranza direato, essi possono esercitare le loro funzioni anche sulle acque dell'altro Stato e, in caso di necessita`, raggiungere il piu` vicino posto di vigilanza; in tal caso non pos-sono prendere alcuna misura coercitiva.

3 Gli agenti, nell'esercizio delle loro funzioni sulle acque dell'altro Stato, devono essere muniti di documento comprovante la loro qualifica. Essi possono indossarel'uniforme e portare le armi di servizio. Non possono far uso delle loro armi di servizio tranne che in caso di legittima difesa.

4 Gli agenti possono domandare alle autorita` competenti dell'altro Stato di ricercare le persone, di sequestrare oggetti incriminati nonche' il pescato catturato illecita-mente.

Art. 21

Atti a danno degli agenti

1 Qualora, conformemente alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 20 della presente Convenzione, gli agenti esercitino le loro funzioni sulle acque dell'altro Stato,essi beneficiano di protezione ed assistenza da parte degli agenti di questo Stato.

2 Agli atti commessi contro gli agenti di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio dell'altro Stato, si applicano le norme previste dall'Ordinamento diquest'ultimo.

Art. 22

Procedimenti in caso di infrazione

1 Ciascuno dei due Stati, secondo le proprie norme, persegue chiunque, trovandosi sul proprio territorio, abbia violato, nel territorio dell'altro Stato, le norme previstedalla presente Convenzione o dalle sue disposizioni di esecuzione.

2 Al perseguimento dell'infrazione si procede su richiesta dello Stato ove e` stata commessa, a seguito della trasmissione, per via ufficiale, del relativo processo ver-bale alle autorita` competenti dell'altro Stato.

3 Tuttavia non si procedera` a perseguire l'infrazione qualora il contravventore sia stato gia` giudicato con sentenza non piu` soggetta ad impugnazione ovvero sel'infrazione sia stata oggetto di provvedimento amministrativo definitivo, ovvero se sussista una causa di estinzione del reato o della pena, salvo che il condannato si siasottratto all'esecuzione della pena inflittagli o al pagamento della sanzione pecuniaria determinata nel provvedimento amministrativo definitivo.

4 Le spese del procedimento non danno luogo ad alcun rimborso. L'importo delle somme riscosse in esecuzione delle sanzioni inflitte resta acquisito allo Stato che haperseguito l'infrazione. La parte lesa ha diritto al rimborso delle spese ed al risarcimento dei danni con gli interessi di legge.

Titolo IX

Relazioni tra autorita`

Art. 23

Rapporti tra autorita`

1 Per la corretta applicazione della presente Convenzione e per assicurare la funzionalita` degli organismi previsti dalla stessa, i Commissari si consultano e prendono dicomune accordo le relative decisioni.

2 I Commissari possono corrispondere direttamente tra di loro.

Art. 24

Spese di funzionamento

1 Ciascuno Stato assume le spese della propria Delegazione nella Commissione e dei propri esperti designati nella Sottocommissione.

2 Le spese inerenti ai lavori di ricerca previsti dall'articolo 18 saranno ripartite secondo criteri concordemente fissati dai due Governi su proposta della Commissione.

3 Ogni altra eventuale spesa che non possa essere ripartita in base al precedente comma, lo sara` secondo modalita` da stabilirsi di volta in volta dalla Commissione.

Titolo X

Disposizioni transitorie e finali

Art. 25

Disposizioni esecutive

Ciascuno dei due Stati prendera` i provvedimenti necessari per mettere in esecuzionenel proprio territorio le disposizioni della presente Convenzione, emanando al piu` tardi entro un anno dallo scambio delle ratifiche della stessa le relative disposizioni.

Art. 26

Abrogazione di disposizioni anteriori

Con l'entrata in vigore della presente Convenzione sono abrogate tutte le disposi-zioni relative alla pesca nelle acque italo-svizzere, in particolare:

- La Convenzione aggiuntiva dell'8 luglio 1898 alla Convenzione dell'8 no-vembre 1882 tra la Svizzera e l'Italia per disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati;

- La Convenzione del 13 giugno 1906 tra la Svizzera e l'Italia per disposi-zioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati;

- La dichiarazione complementare del 15 gennaio 1907 a detta Convenzione;

- L'atto aggiuntivo dell'8 febbraio 1911 alla Convenzione del 13 giugno1906;

- Lo Scambio di Note del 13 ottobre e 19 dicembre 1947, del 1o e 16 marzo1948, del 13 e 27 novembre 1950 tra la Svizzera e l'Italia sull'applicazione delle disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati.

Art. 27

Modifica della Convenzione

1 I Governi dei due Stati possono, di comune accordo, modificare la presente Convenzione.

2 Le modifiche hanno luogo con Scambio di Note, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 28, primo capoverso.

Art. 28

Entrata in vigore e denuncia

1 Ciascuno dei due Stati notifichera` all'altro l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione, che avra` effetto il primo gior-no del secondo mese seguente la data di ricezione dell'ultima di queste Note.

2 Alla scadenza di un termine di tre anni dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione potra` essere denunciata in ogni momento da ciascun Governo contraente me-diante un preavviso di sei mesi.

Fatto a Roma il 19 marzo 1986 in due originali, in lingua italiana.

Per il Consiglio federale svizzero: Gaspard Bodmer

Per il Governo italiano: Mario Fioret